Sono in fase di pubblicazione le graduatorie provinciali per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. In questa pagina – graduatorie GPS pubblicate – trovi i link a tutte le graduatorie già pubblicate. Sono cosi venuti fuori i principali errori commessi dagli aspiranti docenti, alcuni si sono così trovati con un punteggio inferiore a quello che si aspettavano, altri sono stati purtroppo esclusi e non avranno possibilità per il prossimo biennio di ricevere incarichi.

Vediamo allora quali sono i principali errori commessi dai doventi in fase di inserimento o aggiornamento delle GPS, e di capire in quali casi è possibile porre rimedio e in quali invece no.

Titoli o servizi non dichiarati all’atto della domanda

Il principale errore commesso dagli aspiranti docenti è sicuramente la mancata presentazione dei titoli posseduti. E’ il caso, soprattutto, di docenti che si sono iscritti sia nelle graduatorie di sostegno che in quelle delle discipline.

L’errore è facile da spiegare, le tabelle di valutazione titoli tra sostegno e discipline sono diverse, ragion per cui i titoli andavano dichiarati in entrambe le graduatorie, due volte per intenderci. Alcuni docenti, hanno purtroppo dichiarato i titoli una sola volta durante la procedura. I punti (titoli) non dichiarati non sono recuperabili. Lo chiarisce la nota 1588 dell’11 settembre 2020 e l’art 8 comma 2 dell’OM 88/2024. Ogni titolo deve essere dichiarato, per ciascuna classe di concorso, nel TAB dedicato.

Mancato scioglimento della riserva

Alcuni docenti, erano iscritti in GPS, con riserva.

Le categorie di docenti interessati a questa procedura erano sostanzialmente i seguenti:

  • docenti che stavano frequentando il percorso di specializzazione su sostegno VIII ciclo e che lo hanno concluso dopo il 24 giugno ma entro il 30 di giugno.
  • docenti che stavano frequentando il corso di laurea in scienze della formazione primaria in quanto abilitante per infanzia/primaria e purché sia stato concluso entro il 30 di giugno.
  • docenti che si stavano abilitando attraverso i percorsi da 30 CFU e che hanno conseguito il titolo dopo il 24 giugno ma entro il 30 di giugno.

Questi docenti avevano l’obbligo, con una successiva istanza da presentare, di sciogliere tale riserva, ne avevamo parlato in questo articolo – scioglimento riserva – avevamo anche parlato di quanto fosse stretta la finestra, 8 luglio 2024 (h. 9.00) e il 10 luglio 2024 (h. 23.59).

Gli aspiranti che non hanno presentato istanza di scioglimento della riserva in tale periodo, sono esclusi dalla graduatoria di I fascia. Sono inseriti nella graduatoria di seconda fascia, se hanno presentato la relativa istanza d’inserimento.

Titoli ulteriori

Gli “Allegati A – Titoli valutabili” dell’OM 88, specificano espressamente l’elenco dei titoli culturali da dichiarare come ulteriori rispetto al titolo di accesso. A titolo esemplificativo, non è possibile dichiarare come titolo ulteriore, una laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale o la stessa laurea magistrale necessaria per l’accesso, certificazioni linguistiche rilasciate da enti non accreditati. Anche i punti relativi all’elenco succitato non non saranno quindi recuperabili.

Abilitazioni estere

Gli aspiranti in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all’estero (da non confondere con le specializzazioni sul sostegno), in attesa di riconoscimento, sono iscritti con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo.

Il caso dei CLIL rilasciati dalle SSML

Quelli visti sopra, sono errori commessi dai candidati e come visto sopra, non è possibile porvi rimedio. Diverso è il caso dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, non si tratta di una svista o di un errore, ma di un vero e proprio rompicapo. Per approfondire, ti segnaliamo questo interessante articolo.

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