Molti docenti, specie quelli con incarichi annuali o supplenti, svolgono anche una libera professione. Ingegneri, architetti, psicologi, avvocati, la lista è davvero lunga. Svolgere una libera professione e contemporaneamente insegnare è comunque possibile, rientra nei cosiddetti casi di incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L’autorizzazione può essere richiesta tramite un’istanza. Esistono diversi modelli di richiesta di autorizzazione alla libera professione, qui vi propongo quello preparato dal sindacato UILSCUOLA. Modello autorizzazione alla libera professione.

Attività compatibili con l’insegnamento

I docenti, in quanto impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, non possono svolgere attività extra-istituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94.

In base alle leggi attuali succitate, è possibile distinguere le seguenti tipologie di incompatibilità:

  1. assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Incompatibilità assolute

Le cosiddette incompatibilità assolute sono le seguenti:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
  • tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
  • svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica

Incompatibilità relative o condizionate

Le incompatibilità relative o condizionate devono essere autorizzazione del dirigente scolastico, esse comprendono:

  • le libere professioni (così come lo svolgimento dell’attività forense, a determinate condizioni), purché non siano di pregiudizio alla funzione docente, siano pienamente compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio e siano svolte previa autorizzazione del dirigente scolastico;
  • per i soli docenti, le lezioni private svolte nei confronti di alunni appartenenti a istituti diversi da quello di servizio (sempre previa autorizzazione del DS).

Attività liberalizzate, che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
  • utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali
  • partecipazione a convegni e seminari
  •  incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate
  • incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
  • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita
  • attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *